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Informativa obbligo vaccinale ex DL 172/2021
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- Creato Venerdì, 07 Gennaio 2022 08:08
- Scritto da Ordine chimici e fisici
Si ricorda che con l'emanazione del D.L. 172/2021, che ha sostituito l'art. 4 del D.L. 44/2021, sono state rivoluzionate le modalità di accertamento degli obblighi vaccinali a carico dei professionisti sanitari (vedi precedente news pubblicata su questo sito).
Le novità più rilevanti consistono:
- nell'estensione dell'obbligo vaccinale anche alla dose di richiamo (c.d. terza dose), la cui omissione comporterà la sospensione dall'esercizio della professione al pari dell'omissione del ciclo vaccinale primario, a partire dal 15 dicembre.
- nell'integrale trasferimento dell'accertamento dell'adempimento di tali obblighi, dalle ASL agli Ordini professionali.
Pertanto gli Ordini delle professioni sanitarie dovranno provvedere ad accertare l'avvenuta vaccinazione ed eventualmente sospendere l'iscritto inadempiente.
Nel dettaglio, gli obblighi previsti dalla nuova norma, a carico dell'Ordine Competente (si intende l'Ente territoriale cui il professionista è iscritto), possono essere quindi così riassunti:
1. la Federazione Nazionale provvederà quotidianamente a interrogare la piattaforma nazionale DGC restituendo all'Ordine territoriale i nominativi degli iscritti che non risultano in regola con l'obbligo vaccinale;
2. a seguito di tale comunicazione, il Presidente dell'Ordine territoriale dovrà inviare via pec un invito/diffida al professionista sanitario al fine di assumere le informazioni richieste dalla legge e pertanto: l'avvenuto adempimento dell'obbligo sanitario ovvero la certificazione di esenzione o differimento dell'obbligo attestata dal medico di medicina generale ovvero la prenotazione della seconda o terza dose di vaccino da effettuarsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito (la prenotazione della sola prima dose non è ritenuta sufficiente al fine di evitare la sospensione che potrà essere revocata solo al completamento del ciclo vaccinale);
3. qualora non pervengano all'Ordine le giustificazioni richieste entro 5 giorni dall'invito, ovvero le giustificazioni pervenute non integrino le fattispecie ritenute dalla norma come esimenti, ovvero, in caso di prenotazione della somministrazione vaccinale, non pervenga il certificato attestante l'adempimento entro tre giorni dalla data in cui sarebbe dovuta avvenire, il Consiglio territoriale deve adottare una deliberazione in cui accerta l'inadempimento dell'obbligo vaccinale e sospende l'iscritto annotando tale sospensione, e l'avvenuta deliberazione dovrà essere comunicata all'iscritto ed al datore di lavoro se conosciuto .
4. La sospensione dura fino al 15 giugno 2022 (6 mesi dal 15 dicembre 2021) ovvero finché l'iscritto non avrà adempiuto all'obbligo vaccinale. L'Ordine potrà venire a conoscenza dell'avvenuto adempimento o attraverso le comunicazioni periodiche della Federazione o su impulso dell'iscritto. L'accertamento dell'adempimento dell'obbligo vaccinale comporta il venir meno della sospensione e la cancellazione della relativa annotazione che il Consiglio territoriale dovrà deliberare dandone comunicazione all'interessato ed al datore di lavoro se noto.
Tanto si anticipa al fine di favorire il riscontro, nei ristretti termini che la normativa richiede, all'invito di cui al precedente punto 2, qualora ne venisse interessato.
Pertanto, si prega di non inviare alcuna documentazione di propria iniziativa, ma di controllare la propria PEC per richieste di cui alla succitata normativa.