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Obbligo di comunizione dell’indirizzo PEC (domicilio digitale) all’Ordine
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- Creato Giovedì, 06 Agosto 2020 14:53
- Scritto da Ordine Chimici e Fisici
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" sono state introdotte pesanti sanzioni per i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all'Ordine o elenco di appartenenza.
E' stato introdotto l'obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
Si sollecitano gli iscritti, che non lo abbiano già fatto, a comunicare alla segreteria dell'Ordine il proprio domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata). Chi ne fosse sprovvisto può ottenerlo gratuitamente compilando e inviando alla segreteria l'apposito modulo disponibile nella sezione Documenti di questo sito.
Si allega la circolare trasmessa dalla Federazione Nazionale.