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AVVISO: Designazione Commissione per gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Chimico presso l’Università degli Studi di BARI - Anno 2024
Si informa che con Ordinanza Ministeriale n. 635 del 29.04.2024, sono state indette le sessioni di Esami di Stato per l'anno 2024 per l'abilitazione alla Professione di Chimico e Chimico junior.Codest...
Funzionamento uffici da remoto il giorno 31/05/2024
Si avvisa che per motivi di salute il giorno 31/05/2024 la Segreteria sarà operativa da remoto, pertanto per eventuali esigenze scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessar...
Chiusura al pubblico Uffici dal 6 al 10 maggio 2024
Si avvisa che per ragioni amministrative l'ufficio di segreteria resterà chiuso al pubblico nei giorni dal 6 al 10 maggio 2024. Per eventuali esigenze scrivere alle mail indicate nella sezione contatt...
Variazione orario segreteria per il 24/04/2024 e chiusura per il 23 e 26/04/2024
Si avvisa che il 23/04/2024 l'ufficio di segreteria resterà chiuso al pubblico per assemblea iscritti. Il 24/04/2024 l'ufficio osserverà il seguente orario di apertura: 9,00-11,00 anziché 10,00-12,00...
Integrazione O.d.G. assemblea iscritti
Prot. 137/S/24 In riferimento all'avviso di convocazione prot. 115/S/24 del 02/04/2023, già trasmessa (in allegato), con la presente si integra l'ordine del giorno con il punto relativo alla discussi...
CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE SU OBBLIGO VACCINALE
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In data 26 febbraio 2022 la Federazione Nazionale ha inviato a firme congiunte con le altre professioni sanitarie, la nota prot. n. 255/2022 sugli adempimenti ex art. 1 del DL 26 novembre 2021, 172 con la richiesta indicazioni, termini e modalità per l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte dei Professionisti sanitari a seguito dell'incontro tenuto il 24 febbraio, richiedendo un approfondimento per poter definire le procedure operative.
Il Ministero della Salute ha provveduto a dare riscontro in merito, precisando le modalità con le quali gli Ordini possono tenere conto, in fase istruttoria ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo, dell'eventuale intervenuta guarigione del professionista.
Si allegano:
La Nota della Federazione a firma congiunta prot. n. 255/2022
La Nota di riscontro dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute
DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24
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È stato pubblicato in G.U. il 24.03.22 Serie Generale n. 70, il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Preme sottolineare che l’art. 8 comma 1 del predetto D.L. 24/2022, ha apportato alcune sostanziali modifiche all’art. 4 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
Come previsto dall’art.4 del D.L. 44/2021 “gli esercenti le professioni sanitarie” per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 “sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione”.
Si ricorda che la sospensione dall'esercizio della professione di cui all'art. 4 del D.L. 44/2021 e ss. mm. e ii, è una sanzione amministrativa direttamente prevista dalla legge, avente “natura dichiarativa e non disciplinare” a seguito dell'esito negativo delle verifiche sullo stato vaccinale dell'iscritto all'Albo. La norma definisce la vaccinazione quale "requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati" e, pertanto, l'accertato mancato adempimento all'obbligo comporta la sospensione da tutte le attività professionali inerenti la professione di chimico o di fisico, senza che possa farsi distinzione alcuna.
La modifica apportata dal D.L. 24/2022 riguarda in particolare due aspetti:
- la durata delle sospensioni: nella previgente normativa sarebbero scadute il 15 giugno 2022, ora con il D.L. 24/2022 viene prorogato l’obbligo vaccinale e la conseguente validità delle sospensioni fino al 31 dicembre 2022. Pertanto le eventuali sospensioni in essere avranno durata massima fino al 31 dicembre 2022.
- l’aspetto delle guarigioni: la guarigione dalla malattia comporta un periodo temporaneo di differimento dall’obbligo vaccinale con i termini temporali previsti dalle circolari del Ministero della Salute. Il D.L. 24/2022 precisa tale aspetto in quanto introduce il seguente comma: “In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.”
Qui sotto trovate in allegato la tabella con i termini di differimento delle circolari del Ministero della Salute, ed un fac simile di istanza di differimento della sospensione da parte del professionista interessato.
L’Ordine territoriale, soggetto incaricato per legge, provvederà ad effettuare fino ai termini indicati dal D.L. 24/2022, le verifiche automatiche dell’ottemperamento dell’obbligo vaccinale (così come definito dall’art.4 del D.L. 44/2021, convertito in Legge e ss.mm.i. per tutti i professionisti iscritti all’Albo), tramite la Federazione Nazionale, avvalendosi dell’automatismo predisposto dal Ministero della Salute con la piattaforma DGC.
Si ricorda che la sospensione riguarda l’esercizio della professione sanitaria di Chimico o Fisico, e che l’esercizio della professione in vigenza della sospensione dall’Albo configura illecito penale ai sensi dell’art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione). Per i professionisti che operano in ambito scolastico od universitario, si fa presente che la sola attività di docenza non costituisce esercizio della professione sanitaria di chimico o fisico.
Registro Regionale delle ore di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica di cui alla determinazione dirigenziale n.155 del 21.06.2019 - Aggiornamento al 31.12.2021.
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Si allega la nota prot_2647_2022-03-03 della Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualita' Urbana, Sezione autorizzazioni ambientali, Servizio AIA/RIR, riguardante l'aggiornamento al 31.12.2021 del "Registro Regionale delle ore di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica" istituito con DD. n. 155 del 21.06.2019.
Eventuali variazioni e/o correzioni sulla propria posizione devono essere richieste formulando apposita istanza al Servizio AIA-RIR nei termini ivi indicati.
Si coglie l'occasione per rammentare che per i tecnici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 dell'art 21 del d.lgs 42/2017 è fatto obbligo di acquisire, nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione all'elenco nazionale e per ogni quinquennio, 30 ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la sospensione e successiva cancellazione dall'elenco ( ex punto 2 e 4 Allegato 1 d.lgs 42/2017).
Chiusura al pubblico Uffici nei giorni 25, 29 e 30/03/2022
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Si comunica che per ragioni organizzative gli Uffici resteranno chiusi al pubblico nei giorni 25, 29 e 30/03/2022. I servizi continueranno ad essere erogati da remoto, pertanto eventuali richieste potranno essere inoltrate a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
AVVIO RISCOSSIONE QUOTA ISCRIZIONE 2022
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Si avvisa che è in riscossione la quota di iscrizione annuale 2022 dell' Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Bari, rimasta invariata ad € 90,00 come deliberato dal Consiglio dell'Ordine il 19/11/2021. Pertanto è stato trasmesso a mezzo pec da Banca Popolare di Sondrio l'avviso PagoPA a tutti gli iscritti.
Si allega la comunciazione inviata agli iscritti.
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